Onorevoli Colleghi! - La modifica dell'ordinamento forense, che la presente proposta di legge intende approntare, si pone quanto mai necessaria nel momento attuale, in cui essenziale è rispondere alle esigenze di efficienza, sotto il profilo della tempestività in particolare, relativamente ad alcune funzioni svolte dai notai.
      Attraverso le modifiche del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, nonché dei regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669, e 21 dicembre 1933, n. 1736, relativi rispettivamente alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario e sugli assegni bancario e circolare, si intende sostituire l'avvocato al notaio nell'attività di levata del protesto e affiancare il primo al secondo nell'attività di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli. L'attribuzione di tali compiti agli avvocati deriva in maniera inscindibile dall'aumento esponenziale delle funzioni attribuite ai notai - a tale proposito, esemplificativamente, si possono citare, da ultime, le difficoltose e ampie funzioni di controllo in materia societaria e di vendita con incanto di beni immobili e di beni mobili registrati - la cui ratio è, a sua volta, proprio quella di evitare la lungaggine della risoluzione di determinate questioni riscontrabili nell'operato della magistratura, con la garanzia dell'assegnazione di tali compiti a figure professionali dallo standard qualitativo inoppugnabile, stante la loro formazione specifica e il loro numero. Il circolo virtuoso che, quindi, si intende realizzare per scongiurare il problema dei ritardi nello svolgimento di determinate funzioni in una società tecnologicamente ed economicamente avanzata, necessita di un ulteriore passaggio

 

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per la razionalizzazione e la modernizzazione nella distribuzione delle suddette funzioni, atte a garantire la certezza e la sicurezza dei traffici, nella cornice dello Stato di diritto. L'assegnazione dei compiti della levata del protesto e dell'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli agli avvocati, figure professionali di cui, certo, non può dubitarsi dell'attitudine allo svolgimento di tali compiti, risponde proprio a tale esigenza. L'attitudine di questi operatori giuridici viene garantita dalla previsione dei requisiti di anzianità professionale minima, consistenti nell'espletamento della professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali per almeno cinque anni, e di onorabilità già previsti nell'ordinamento di categoria, nonché dalla previsione di un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine in cui tali avvocati dovranno risultare iscritti. Gli appena elencati requisiti sono da reputare più che sufficientemente validi, considerando che i vigenti articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 della legge n. 349 del 1973, gli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio-decreto n. 1669 del 1933 e ancora gli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto n. 1736 del 1933 abilitano alla funzione della levata del protesto di cambiali e assegni anche gli ufficiali giudiziari, e che agli ufficiali giudiziari saranno equiparati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 349 del 1973, gli avvocati cui verranno assegnate le funzioni previste dalla presente proposta di legge. Ulteriore garanzia risulta essere l'applicabilità delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla legge professionale e dalla stessa legge n. 349 del 1973.
      Per garantire ai cittadini servizi affidabili, è prevista, inoltre, come per i protesti così per l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, l'annotazione in un repertorio speciale, che dovrà essere effettuata secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
 

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